Articolo 17 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324
Articolo 16Articolo 18
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18 luglio 1923
Art. 17.


Con decreto del Ministro della giustizia saranno stabilite le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto.

Entrata in vigore il 18 luglio 1923
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