Articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 luglio 1923
>
Versione
5 gennaio 1925
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 28 DICEMBRE 1924, N. 2124, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "L' art. 15 del R decreto 27 maggio 1923, n 1324 , e' abrogato, fermo restando pero' per i concorsi pubblicati anteriormente alla data del presente decreto".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1925