Art. 4.
L'assegno d'integrazione compete a tutti i notari che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente.
Ai notari che abbiano esercitato soltanto per una parte dell'anno, l'integrazione e' concessa in ragione della durata dell'effettivo esercizio.
Questa limitazione non si applica pero' ai notari che fossero stati impediti dall'esercitare per malattia, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
L'assegno d'integrazione compete a tutti i notari che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente.
Ai notari che abbiano esercitato soltanto per una parte dell'anno, l'integrazione e' concessa in ragione della durata dell'effettivo esercizio.
Questa limitazione non si applica pero' ai notari che fossero stati impediti dall'esercitare per malattia, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".