Art. 12.
Le quote d'integrazione, nonche' le pensioni e gli assegni sui fondi della Cassa Nazionale del Notariato non sono cedibili ne' soggetti a sequestro o pignoramento.
(1) (3) (5) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 2 giugno 1977 n. 105 (in G.U. 1ª s.s. 08-06-1977, n. 155) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 13 maggio 1987 n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 20/05/1987 n. 21) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato ), convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473 , nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre - 13 dicembre 2005 n. 444 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2005 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 ), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte".
Le quote d'integrazione, nonche' le pensioni e gli assegni sui fondi della Cassa Nazionale del Notariato non sono cedibili ne' soggetti a sequestro o pignoramento.
(1) (3) (5) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 2 giugno 1977 n. 105 (in G.U. 1ª s.s. 08-06-1977, n. 155) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 13 maggio 1987 n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 20/05/1987 n. 21) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato ), convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473 , nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre - 13 dicembre 2005 n. 444 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2005 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 ), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte".