Art. 49.
Vacanze nei ruoli organici.
Danno luogo a vacanze organiche:
a) le dimissioni;
b) l'allontanamento dal servizio per limiti d'eta';
c) il collocamento in ausiliaria, a riposo od in riforma;
d) il collocamento in congedo provvisorio;
e) il collocamento in disponibilita';
f) il collocamento in aspettativa, per qualsiasi motivo;
g) il collocamento fuori quadro, per incarichi speciali non previsti dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3141 , salve le limitazioni di cui all' art. 13 della legge 11 marzo 1926, numero 398 ;
h) la dispensa dal servizio, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
i) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
l) i decessi.
In relazione alle disposizioni del presente articolo, ciascun posto si considera vacante:
a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive, quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;
b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'eta' stabilita pel proprio grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di eta';
c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;
d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione Ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che da' luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra, e osservata in ogni caso la disposizione del 1° comma dell'art. 51.
Tuttavia in una qualsiasi delle sopraindicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo grado in cui essa si verifica, un ufficiale dalla disponibilita' sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio.