Articolo 29 del Regolamento del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997
Articolo 28Articolo 30
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20 dicembre 1929

Art. 29.

Sezione Scuola complementare per allievi sottufficiali.

La Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale avra' una sezione staccata a Vallombrosa con lo scopo di preparare e istruire tecnicamente e militarmente i militi scelti e militi ammessi a frequentare i corsi per la promozione a sottufficiali.

Le norme per l'ammissione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1929
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