Articolo 25 del Regolamento del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997
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20 dicembre 1929

Art. 25.

Distaccamenti e stazioni.

I distaccamenti e le stazioni sono gli ultimi organi esecutivi dei servizi istituzionali e complementari della Milizia nazionale forestale.

I distaccamenti sono comandati, di norma, da un maresciallo maggiore o da un maresciallo capo, salvo l'eccezione disposta dal 5° comma del presente articolo.

Le stazioni sono comandate, seconda l'importanza, da sottufficiali o militi scelti.

I comandanti di distaccamento e di stazione dirigono i servizi nella loro giurisdizione e ne rispondono al Comando di centuria o di coorte.

Il Comando Gruppo legioni. puo' incaricare del comando dei distaccamenti e delle stazioni rispettivamente sottufficiali di grado inferiore a quello prescritto o militi scelti.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1929
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