Articolo 149 del Regolamento del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997
Articolo 148Articolo 150
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20 dicembre 1929

Art. 149.

Scopi della Milizia forestale ausiliaria.

La Milizia forestale ausiliaria ha lo scopo di concorrere alla sorveglianza e tutela dei boschi, nonche' al servizio per l'applicazione delle leggi in materia di caccia, pesca, tratturi e trazzere.

Alla Milizia forestale ausiliaria non possono essere attribuiti in nessun caso compiti tecnici e d'istituto, ma solo quelli attinenti al servizio di polizia.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1929