Articolo 46 del Regolamento del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997
Articolo 45Articolo 47
Versione
20 dicembre 1929

Art. 46.

Diritto a concorrere nella carriera di ordine nelle Amministrazioni civili.

I sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia nazionale forestale potranno aspirare al conferimento dei posti disponibili della carriera di ordine del ruolo centrale e dei ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Potranno pure concorrere, analogamente a quanto e' disposto per i sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, ad 1/6 dei posti nella carriera d'ordine che si rendessero disponibili in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1929
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