Articolo 33 del Regolamento del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997
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20 dicembre 1929

Art. 33.

Equivalenza del servizio della Milizia nazionale forestale a quello militare. Dispensa dai richiami alle armi.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale forestale e' computato agli effetti degli obblighi militari come servizio militare, nel senso che il personale della Milizia nazionale forestale e' esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1929
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