Art. 23.
Residenza degli ufficiali appartenenti alle coorti e alle centurie.
Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte od alla centuria hanno sede presso il proprio Comando.
Su proposta del Comando Gruppo legioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' disporre che, in centri di speciale importanza forestale e lontani dalla sede del Comando di coorte e di centuria, siano eccezionalmente istituiti dei Comandi distaccati, affidandoli anche ad ufficiali inferiori anziani.