Articolo 23 del Regolamento del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997
Articolo 22Articolo 24
Versione
20 dicembre 1929

Art. 23.

Residenza degli ufficiali appartenenti alle coorti e alle centurie.

Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte od alla centuria hanno sede presso il proprio Comando.

Su proposta del Comando Gruppo legioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' disporre che, in centri di speciale importanza forestale e lontani dalla sede del Comando di coorte e di centuria, siano eccezionalmente istituiti dei Comandi distaccati, affidandoli anche ad ufficiali inferiori anziani.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente