Articolo 3 del Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie
Articolo 2Articolo 4
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27 agosto 1940
Art. 3.

I gestori delle ricevitorie debbono scrivere con inchiostro nero la giuocata, in presenza del giuocatore, con diligenza, e chiarezza, tanto sulla matrice che sulla bolletta, aggiungendo alle indicazioni a stampa del bollettario la data della estrazione, la sede e il numero della ricevitoria, il numero progressivo del bollettario e la propria firma.
La bolletta dev'essere poi collazionata con la matrice e consegnata al giuocatore.

Entrata in vigore il 27 agosto 1940
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