Articolo 1 del Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277
Articolo 2
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23 novembre 2004
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22 gennaio 2005
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1 gennaio 2007
Art. 1.
(Ente Ordine Mauriziano di Torino).

1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
2. L'Ente continua a svolgere la propria attivita' secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596 , fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.
((2)) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1349) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 , qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 ". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2012, n. 277 (in G.U. 19/12/2012 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4 , nonche' nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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