Art. 4. (Indennita' operative ed altre indennita') 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , le parole: articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 e le parole: articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 sono sostituite dalle seguenti: articoli 11, 15 e 16 .
Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 , nonche' il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 .
2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1o, 2o e 3o, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi 2 e 4 , del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 , che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , ed all' articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 . Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennita' giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonche' al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, e' incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000. (3) ((7)) 4. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita' un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennita' supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 % dell'indennita' operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 15) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all' articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 , come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , e' rideterminata in euro 4,10".
Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 , nonche' il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 .
2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1o, 2o e 3o, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi 2 e 4 , del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 , che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , ed all' articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 . Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennita' giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonche' al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, e' incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000. (3) ((7)) 4. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita' un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennita' supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 % dell'indennita' operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 15) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all' articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 , come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , e' rideterminata in euro 4,10".