Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 agosto 1999
Art. 17. (Buono - pasto) 1. Qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto dell'importo giornaliero non superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l'attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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