Art. 24. (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 , provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o piu' fondi-pensione complementare nazionali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 , della legge n.335 del 1995 , della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Note all'articolo 24
- Si trascrive il testo dell' articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 :
Articolo 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto). omisiss - 20. Ai fini dell'organizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , potranno definire per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 . .
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , detta norme in materia di forme pensionistiche complementari.
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 , detta norme in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 , detta norme per la stabilizzazione della finanza pubblica.
a) la costituzione di uno o piu' fondi-pensione complementare nazionali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 , della legge n.335 del 1995 , della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Note all'articolo 24
- Si trascrive il testo dell' articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 :
Articolo 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto). omisiss - 20. Ai fini dell'organizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , potranno definire per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 . .
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , detta norme in materia di forme pensionistiche complementari.
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 , detta norme in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 , detta norme per la stabilizzazione della finanza pubblica.