Articolo 12 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
Articolo 11
Versione
15 maggio 1998
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Versione
25 luglio 1999
Art. 12. Disposizioni di attuazione 1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che si conformano ai principi del presente decreto.
2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, (( non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998. )) 4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attivita' di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Per gli interventi gia' concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al comma 3.
Entrata in vigore il 25 luglio 1999
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