Articolo 10 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 maggio 1998
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Versione
26 giugno 2012
Art. 10. Programmazione degli interventi 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Citta', la relazione di cui all' articolo 1 della legge 7 agosto
1997, n. 266 , ((...)) , nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico,
nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli
interventi. ((3)) 2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato viene iscritto sotto la voce "Ministero del tesoro", per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in conformita' alle indicazioni del
documento di programmazione economicofinanziaria.
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economicofinanziaria, la legge di accompagnamento alla
legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi
interventi.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Entrata in vigore il 26 giugno 2012
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