Articolo 4 della Legge 11 marzo 1974, n. 74
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 aprile 1974
>
Versione
28 agosto 1999
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30 , COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280 ))
Entrata in vigore il 28 agosto 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente