Articolo 21 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 agosto 1964
Art. 21.

Il ricorso alla Commissione regionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto impugnato; la pubblicazione delle assegnazioni equivale alla piena conoscenza di esse.
Entro il termine predetto l'originale del ricorso deve essere depositato e spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, alla segreteria dalla Commissione, con i documenti sui quali si fonda, nonche' in copia all'autorita' amministrativa o all'Ente che ha emanato l'atto impugnato.
Il presidente della Commissione, nel caso ritenga necessaria la notificazione a uno o piu' controinteressati, assegna un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve provvedervi.
Nel termine di venti giorni successivo alla notificazione del ricorso i controinteressati possono presentare le loro deduzioni.
Entrata in vigore il 27 agosto 1964
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