Articolo 5 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 agosto 1964
Art. 5.

L'assegnatario di un alloggio in locazione puo' chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, piu' idoneo alle proprie necessita', costruito dagli stessi istituti o Enti di cui al presente decreto.
L'assegnatario di alloggio in cambio dovra' lasciare libero da persone o cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo, di cui al successivo art. 12.
Nell'espletamento dello stesso concorso la competente Commissione, disposta l'assegnazione di alloggio in cambio, provvedera' all'assegnazione dell'alloggio lasciato libero, tra gli aspiranti alle nuove assegnazioni, seguendo l'ordine della graduatoria.
Entrata in vigore il 27 agosto 1964