Art. 15.
Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprieta' degli alloggi e dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione con pagamento rateale, conseguono, all'atto della stipulazione del relativo contratto e previa iscrizione della garanzia ipotecaria, la proprieta' immediata dell'alloggio o del locale.
Le spese indicate all'art. 13, ad esclusione della quota di riscatto da versare all'Ente costruttore, sono corrisposte di tutti i cessionari al condominio costituito ai norma dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dall' art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprieta' degli alloggi e dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione con pagamento rateale, conseguono, all'atto della stipulazione del relativo contratto e previa iscrizione della garanzia ipotecaria, la proprieta' immediata dell'alloggio o del locale.
Le spese indicate all'art. 13, ad esclusione della quota di riscatto da versare all'Ente costruttore, sono corrisposte di tutti i cessionari al condominio costituito ai norma dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dall' art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .