Articolo 15 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 agosto 1964
Art. 15.

Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprieta' degli alloggi e dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione con pagamento rateale, conseguono, all'atto della stipulazione del relativo contratto e previa iscrizione della garanzia ipotecaria, la proprieta' immediata dell'alloggio o del locale.
Le spese indicate all'art. 13, ad esclusione della quota di riscatto da versare all'Ente costruttore, sono corrisposte di tutti i cessionari al condominio costituito ai norma dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dall' art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Entrata in vigore il 27 agosto 1964