Articolo 22 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655
Articolo 21Articolo 23
Versione
27 agosto 1964
Art. 22.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
La Commissione regionale, qualora ritenga sussistano gravi motivi, puo' ordinare, su domanda del ricorrente, la sospensione, dell'assegnazione limitatamente all'alloggio in contestazione.
Detto provvedimento puo' essere adottato non oltre la scadenza del termine stabilito per l'occupazione dell'alloggio contestato.
Entrata in vigore il 27 agosto 1964