Art. 22.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
La Commissione regionale, qualora ritenga sussistano gravi motivi, puo' ordinare, su domanda del ricorrente, la sospensione, dell'assegnazione limitatamente all'alloggio in contestazione.
Detto provvedimento puo' essere adottato non oltre la scadenza del termine stabilito per l'occupazione dell'alloggio contestato.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
La Commissione regionale, qualora ritenga sussistano gravi motivi, puo' ordinare, su domanda del ricorrente, la sospensione, dell'assegnazione limitatamente all'alloggio in contestazione.
Detto provvedimento puo' essere adottato non oltre la scadenza del termine stabilito per l'occupazione dell'alloggio contestato.