Art. 14.
Fermo quanto disposto dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dall' art. 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 , per quanto riguarda la cessione in proprieta' degli alloggi, la cui costruzione iniziata in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, il prezzo di cessione in proprieta' degli alloggi costruiti con il concorso ed il contributo dello Stato dagli Enti indicati nel precedente art. 1 e' stabilito in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilita' finale e di collaudo, approvati dagli uffici competenti, con l'aggiunta del valore dell'area determinato dall'Ufficio tecnico erariale, degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualita' del contributo statale, ed e' pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni.
Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere dall'assegnatario sara' pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto o dall'Ente per la costruzione del fabbricato.
Resta salvo il diritto dell'assegnatario di pagare in unica soluzione la quota capitale non ancora corrisposta ovvero di ridurre il periodo di tempo stabilito nel comma precedente per il riscatto.
Per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato restano ferme le norme dell' art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Rimane fermo in ogni caso il divieto di alienazione dell'alloggio previsto dall' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni.
Fermo quanto disposto dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dall' art. 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 , per quanto riguarda la cessione in proprieta' degli alloggi, la cui costruzione iniziata in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, il prezzo di cessione in proprieta' degli alloggi costruiti con il concorso ed il contributo dello Stato dagli Enti indicati nel precedente art. 1 e' stabilito in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilita' finale e di collaudo, approvati dagli uffici competenti, con l'aggiunta del valore dell'area determinato dall'Ufficio tecnico erariale, degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualita' del contributo statale, ed e' pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni.
Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere dall'assegnatario sara' pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto o dall'Ente per la costruzione del fabbricato.
Resta salvo il diritto dell'assegnatario di pagare in unica soluzione la quota capitale non ancora corrisposta ovvero di ridurre il periodo di tempo stabilito nel comma precedente per il riscatto.
Per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato restano ferme le norme dell' art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Rimane fermo in ogni caso il divieto di alienazione dell'alloggio previsto dall' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni.