Art. 7.
Gli Enti di cui al precedente art. 1 procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai bandi di concorso e depositano gli atti non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, presso la Commissione provinciale prevista dal successivo art. 10.
Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. all'istruttoria di cui al precedente comma provvedono la speciale Commissione prevista dall' art. 380 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , ed i Comitati provinciali di cui all'art. 352 dello stesso testo unico, a seconda che le costruzioni sorgano nel comune di Roma o in altro Comune.
Gli Enti di cui al precedente art. 1 procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai bandi di concorso e depositano gli atti non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, presso la Commissione provinciale prevista dal successivo art. 10.
Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. all'istruttoria di cui al precedente comma provvedono la speciale Commissione prevista dall' art. 380 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , ed i Comitati provinciali di cui all'art. 352 dello stesso testo unico, a seconda che le costruzioni sorgano nel comune di Roma o in altro Comune.