Articolo 2 del Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181
Articolo 1Articolo 3
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5 agosto 2003
Art. 2. Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari 1. L' articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari). - 1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.».
Entrata in vigore il 5 agosto 2003
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