Articolo 16 del Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181
Articolo 15Articolo 17
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5 agosto 2003
Art. 16. Sanzioni 1. L' articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.».
Entrata in vigore il 5 agosto 2003
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