Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 aprile 1978
Art. 4.
Fino alla data di soppressione degli enti mutualistici le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano sostituiscono a tutti gli effetti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'Istituto nazionale assicurazioni malattie.
Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, partecipano ai sistemi di finanziamento, comunque previsti, a carico dello Stato o di altri enti.
Entrata in vigore il 4 aprile 1978
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