Art. 1.
In materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternita', la regione - nell'esercizio delle attribuzioni di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - ha facolta' di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione.
In materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternita', la regione - nell'esercizio delle attribuzioni di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - ha facolta' di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione.