Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
Articolo 1 bis
Versione
4 aprile 1978
Art. 1.
In materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternita', la regione - nell'esercizio delle attribuzioni di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - ha facolta' di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1978
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