Art. 10.
Per il prelievo da soggetto sottoposto a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83 , o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorita' giudiziaria, non e' richiesto l'interpello dei familiari ne' e' valido l'eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto.
Per il prelievo da soggetto sottoposto a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83 , o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorita' giudiziaria, non e' richiesto l'interpello dei familiari ne' e' valido l'eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto.