Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 agosto 1977
Art. 10.
Per il prelievo da soggetto sottoposto a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83 , o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorita' giudiziaria, non e' richiesto l'interpello dei familiari ne' e' valido l'eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto.
Entrata in vigore il 7 agosto 1977
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