Articolo 7 del Decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643
Articolo 6Articolo 8
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22 novembre 1994
Art. 7. 1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , e' sostituito dal seguente:
" 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.".
Entrata in vigore il 22 novembre 1994
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