Articolo 8 - Convenzione della Legge 23 ottobre 2009, n. 159
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14 novembre 2009
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA

gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave o il battello. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Entrata in vigore il 14 novembre 2009