Art. 16. null amento dell'assegnazione.
A tal fine - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni iscritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui all'art. 6.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
Il parere della commissione e' obbligatorio e vincolante.
L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Al decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari si applica il dodicesimo comma dello art. 11.
A tal fine - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni iscritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui all'art. 6.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
Il parere della commissione e' obbligatorio e vincolante.
L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Al decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari si applica il dodicesimo comma dello art. 11.