Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 marzo 1973
Art. 16. null amento dell'assegnazione.
A tal fine - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni iscritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui all'art. 6.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
Il parere della commissione e' obbligatorio e vincolante.
L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Al decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari si applica il dodicesimo comma dello art. 11.
Entrata in vigore il 18 marzo 1973
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