In deroga ai programmi di intervento gia' approvati, la Regione, su proposta dell'Istituto autonomo per le case popolari, puo' riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 15% al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessita' di pubblica utilita'.
Allo stesso fine la riserva puo' essere disposta, anche in misura eccedente il 15%, per lo sgombero degli stabili di proprieta' dello Stato, dei comuni, della provincia e degli istituti autonomi per le case popolari, destinati alla demolizione ed alla ristrutturazione sia per esigenze urbanistiche sia per necessita' di risanamento edilizio.
Nel caso in cui si verifichino pubbliche calamita' nel territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l'Istituto autonomo per le case popolari puo' disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamita' stesse, prescindendosi nei loro confronti dai requisiti particolari previsti nei programmi di intervento.
Nel caso in cui la quota di alloggi riservata non dovesse essere utilizzata in tutto o in parte per i fini previsti, gli alloggi verranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria e nei limiti di efficacia di questa stabiliti dal precedente art. 9.
Qualora in base ai programmi approvati risultino esattamente individuati i beneficiari degli alloggi, l'accertamento dei requisiti viene disposto d'ufficio dal competente Istituto autonomo per le case popolari, il quale, dopo aver provveduto all'istruttoria a norma del primo comma dell'art. 5, trasmette gli atti e i documenti alla commissione per la formazione della graduatoria.