Art. 25.
Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 6, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dall'art. 2.
La regolarizzazione del rapporto locatizio e' subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati.
Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 6, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dall'art. 2.
La regolarizzazione del rapporto locatizio e' subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati.