Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 marzo 1973
Art. 17.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2 lettera e).
Per il procedimento si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 16.
La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari puo' concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
Al provvedimento di revoca si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.
Entrata in vigore il 18 marzo 1973
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