Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 marzo 1973
Art. 15.
Qualora; prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, l'Istituto autonomo per le case popolari sospende la consegna e riferisce i fatti accertati alla commissione di cui all'art. 6.
Questa - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Istituto autonomo per le case popolari e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - provvede all'eventuale modifica della graduatoria ed esprime il parere sull'annullamento dell'assegnazione. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
In conformita' a tale parere, il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, pronuncia, in conformita' al parere espresso, l'eventuale annullamento dell'assegnazione.
Il provvedimento del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari ha carattere definitivo.
Entrata in vigore il 18 marzo 1973
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