Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 marzo 1973
Art. 4.
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari, che puo' essere ritirato anche presso la sede del comune e le sue sedi decentrate, deve indicare:
a) la cittadinanza nonche' la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare;
c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
d) il reddito complessivo del nucleo familiare;
e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;
f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio;
g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
Il concorrente deve dichiarare che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 2. Per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresi' gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria.
La dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge penale.
Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.
Entrata in vigore il 18 marzo 1973
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