Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 marzo 1973
Art. 20.

Il canone di locazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, quando l'assegnatario abbia un reddito che non superi la pensione minima dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per la generalita' dei lavoratori, sara' determinato nella misura, comprensive delle quote accessorie, dell'1% del costo di costruzione vano.
Entrata in vigore il 18 marzo 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente