Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 marzo 1973
Art. 12.
In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purche' conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.
Entrata in vigore il 18 marzo 1973
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