Articolo 108 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto
Articolo 107Articolo 109
Versione
28 febbraio 1939
Art. 108.

Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella.

Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, devesi accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle contigue.

L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve semper risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della verificazione oggetto di proprieta' diverse.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1939