Articolo 29 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto
Articolo 28Articolo 30
Versione
28 febbraio 1939
Art. 29.

Le note di voltura per la intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il nome, il cognome e la paternita' degli individui, e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualita' dei rappresentanti.

Per le societa' in nome collettivo, la intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.

Delle donne maritate o vedove devono indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, e, se maritate o vedove, il cognome, nome e paternita' del marito.

Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualita', devono indicarsi, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternita' del beneficiato.

Pei beni soggetti ad amministrazione legale, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternita' dell'amministratore legale, dopo quelli del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e della eredita' giacente, o beneficiata.

Pei beni contestati devono essere indicati, di seguito al nome del proprietario o possessore, il cognome, il nome e la paternita' di chi ha elevato la contestazione, od e' succeduto negli eventuali diritti.

Pei beni enfiteutici o livellari, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternita' dell'enfiteuta o livellario, nonche' quelli del domino diretto.

Pei beni soggetti ad usufrutto o dritto d'uso totale, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternita' dell'usufruttuario od usuario, e, di seguito, quelli del proprietario, con l'indicazione della durata dell'usufrutto o dell'uso, ove questi siano a tempo determinato. Per i beni soggetti ad usufrutto o a diritto d'uso parziale, il cognome, il nome e la paternita' del proprietario devono precedere quelli dell'usufruttuario od usuario.

Nelle comunioni di proprieta' o possesso o d'altri diritti reali, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternita' dei cointeressati, nonche' la quota spettante a ciascuno; nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.

Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario dell'area, poi quello del fabbricato.

In ogni caso si devono indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui, o la sede degli enti morali.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1939
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