Articolo 107 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto
Articolo 106Articolo 108
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28 febbraio 1939
Art. 107.

Nessuna mutazione sara' operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art. 112.

Potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1939