Art. 4. Modifica all'articolo 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 1. All' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
"a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".
Nota all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 7, comma 2, cosi' come modificato dal presente decreto:
"2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo a quanto disposto da norme specifiche a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti".
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 1. All' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
"a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".
Nota all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 7, comma 2, cosi' come modificato dal presente decreto:
"2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo a quanto disposto da norme specifiche a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti".