Articolo 3 del Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
Articolo 2 bisArticolo 3 bis
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12 giugno 2002
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8 agosto 2002
Art. 3. Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera 1. ((Fino al)) 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364 , il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione e' calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianita' contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'eta' pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di cui al comma 2, l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Entrata in vigore il 8 agosto 2002
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