Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135
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10 giugno 2000
Art. 1. 1. La tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 , come modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171 , e' abrogata e sostituita dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, fra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) - c) (omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Il testo dell' art. 1, commi 8 , 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' il seguente:
"8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
- Il codice della navigazione e' stato approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 . Si trascrive il testo dell'art. 16:
"Art. 16 (Circoscrizioni del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952 . Il testo degli articoli 1 e 2 e' il seguente:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime".
"Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956, e' ora sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994 e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1250/1956 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1999 , vedasi nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 10 giugno 2000
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