Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 dicembre 1973
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Versione
7 maggio 1992
Art. 5.
Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validita' degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.
I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle province ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
((Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie))
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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