Art. 5.
Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validita' degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.
I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle province ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
((Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie))
Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validita' degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.
I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle province ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
((Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie))