Articolo 24 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988
Articolo 23Articolo 25
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4 gennaio 1920
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21 aprile 1920
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21 luglio 1923
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16 dicembre 2009
Art. 24. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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