Articolo 24 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988
Articolo 23Articolo 25
Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988
Articolo 24 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988Abrogato
Versione 4 gennaio 1920
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Versione 21 aprile 1920
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Versione 21 luglio 1923
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 24. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 4
1. CGUE, n. C-589/13, Sentenza della Corte, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, 17/09/2015
Provvedimento: […] Le fondazioni private («Privatstiftungen») sono state introdotte dal legislatore austriaco nel 1993 con la legge sulle fondazioni (Privatstiftungsgesetz, BGBl. 694/1993). […]
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credito d'imposta·
giustificazione restrizione·
art. 56 CE·
imposizione intermedia·
convenzioni contro la doppia imposizione·
libera circolazione dei capitali·
ripartizione potere impositivo·
deduzione donazioni·
coerenza regime fiscale nazionale·
restrizione libertà fondamentale
2. CGCE, n. C-113/99, Sentenza della Corte, Herta Schmid, in qualità di curatore del fallimento della P.P. Handels GmbH, in liquidazione contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 18/01/2001
Provvedimento: […] 10 In base all'art. 1 del Körperschaftsteuergesetz 1988 (legge relativa all'imposta sulle società), del 7 luglio 1988 (BGBl. n. 401/1988; in prosieguo: la «KStG 1988»), sono illimitatamente assoggettate all'imposta le società che hanno nel territorio nazionale la loro direzione o la loro sede. Per società in base a questa disposizione si intendono le persone giuridiche di diritto privato, le imprese industriali o commerciali di organismi di diritto pubblico, nonché le associazioni non dotate di personalità giuridica, le istituzioni, le fondazioni ed altri patrimoni di destinazione.
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imposte sulle formalità preliminari·
imposte indirette sulla raccolta di capitali·
imposte dirette·
trasferimento di capitali·
giurisdizione Corte di Giustizia·
assoggettamento illimitato all'imposta sulle società·
armonizzazione legislativa·
imposta minima sulle società·
imposte sulle registrazioni·
direttiva 69/335/CEE
3. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 13/11/2020, n. 1807
Provvedimento: […] OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiesta di parere sul programma di edilizia sperimentale sovvenzionata da attuarsi nel comune di Roma; convenzione del 28 giugno 1988 ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1982 n. 94. LA SEZIONE Vista la nota prot. n. U.0036480. del 16 settembre 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato quesito al Consiglio di Stato;
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4. CGCE, n. C-113/99, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Herta Schmid, in qualità di curatore del fallimento della P.P. Handels GmbH, in liquidazione contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 21/09/2000
Provvedimento: […] 8. In base al Körperschaftsteuergesetz del 1988 (legge austriaca relativa all'imposta sulle società), come modificata dall'Abgabenänderungsgesetz (legge di modifica delle imposte) del 1994, pubblicata nel Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale federale) n. 680/1994 (in prosieguo: il «KStG 1988»), le società la cui direzione o la cui sede è situata in Austria sono assoggettate illimitatamente all'imposta sulle società. L'aliquota di questa imposta è fissata al 34% del reddito percepito nel corso di un anno civile (art. 7 del KStG 1988). Nella versione vigente nel periodo di cui è causa, l'art. 24, n. 4, di questa legge, stabiliva quanto segue:
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