Articolo 26 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988
Articolo 25Articolo 27
Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988
Articolo 26 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988Abrogato
Versione 4 gennaio 1920
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 26. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3158
Provvedimento: […] Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 epc, la violazione dell'art. 21 quarto comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 e si osserva che, dopo la stipulazione del primo contratto collettivo o è venuta meno l'applicabilità dello Statuto degli Impiegati Civili dello Stato ed è quindi cessata l'operatività dell'equo indennizzo, non più richiamato agli artt. 26 e 49 del CCNL 23 gennaio 1988 ed agli artt. 57 e 60 del CCNL del 18 gennaio 1990. Va anzitutto esaminato il ricorso incidentale, ancorché introdotto come condizionato.
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necessità·
interpretazione di clausole di contratto collettivo asseritamente non valutate·
trascrizione delle medesime·
conseguenze·
fondamento·
omissione·
inammissibilità·
impugnazioni civili·
motivi del ricorso·
cassazione (ricorso per)
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