Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 giugno 1968
Art. 16.
Contro i provvedimenti dell'Istituto, sia che si riferiscano alle prestazioni sia che interessino la contribuzione, e' ammesso ricorso in via amministrativa al comitato esecutivo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento impugnato.
Entrata in vigore il 1 giugno 1968
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