Art. 16.
Contro i provvedimenti dell'Istituto, sia che si riferiscano alle prestazioni sia che interessino la contribuzione, e' ammesso ricorso in via amministrativa al comitato esecutivo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento impugnato.
Contro i provvedimenti dell'Istituto, sia che si riferiscano alle prestazioni sia che interessino la contribuzione, e' ammesso ricorso in via amministrativa al comitato esecutivo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento impugnato.